Ruolo dell’ordine

La libera professione di Perito Industriale è sancita per Legge e nasce con la promulgazione del Regio Decreto Legislativo n° 275, “Regolamento per la professione di Perito Industriale” che sancisce anche la Costituzione dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali.

Il Ordine dei Periti Industriali è un organismo professionale, sottoposto a vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia, analogamente agli organismi nati in seno alle altre categorie professionali.

Ha obbligo di sorveglianza sull’esercizio della Libera Professione, denunciandone gli abusi alle competenti Autorità, inoltre ha il compito di tutelare l’utenza pubblica e privata, assicurandosi che tutti i periti iscritti siano professionalmente preparati e che assolvano con dignità e moralità i compiti della loro professione, nel rispetto delle norme deontologiche.

Il Ordine dei Periti Industriali raccoglie, su base territoriale, tutti i professionisti diplomati degli Istituti Tecnici Industriali operanti nella specializzazione del diploma.

Tutti i periti industriali abilitati all’esercizio della libera professione, devono infatti essere iscritti ad un Ordine professionale, territorialmente competente, che ne attesta il requisito di professionalità previsto dalla Legge.

I periti industriali liberi professionisti sono specializzati nella consulenza, progettazione, direzione dei lavori, perizie, collaudi di impianti tecnologici civili ed industriali, sicurezza, antincendio ed antinfortunistica, ecc.

Il nostro Ordine in particolare opera a livello regionale con oltre 200 liberi professionisti suddivisi nelle principali Specializzazioni e si pone come punto di riferimento autorevole per industria, artigianato, commercio, enti pubblici, privati, tribunali, e per tutti coloro che si avvalgono della professionalità e della competenza specifica del Perito Industriale.

Compiti dell’Ordine

  • il governo deontologico della professione riguardo a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, nei quali casi possono essere disposte sanzioni proprie, o sussidiarie, come l’ammonimento, la sospensione e la radiazione;
  • la tenuta e revisione dell’Albo degli iscritti;
  • la tutela delle funzioni proprie della professione, attraverso la segnalazione di abusi alla magistratura, ai sensi dell’art. 348 c.p.;
  • la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l’abilitazione di un aspirante all’iscrizione;
  • l’espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche;
  • gli atti di profilo amministrativo come il visto di congruità su fatture rilasciate dal professionista a clienti, e non pagate. La fattura diviene in tale circostanza un “titolo esecutivo” suscettibile di esazione anche coattiva.